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LAVORO NERO: LA MAXISANZIONE E ILLEGITTIMA.

Lavori vacanti, giovani disoccupati – il Paradosso!

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni è hai massimi storici dal 1970. Eppure ci sono settori produttivi e professionali nel Paese che hanno difficoltà a reperire risorse.

Nell’Italia della Youth Guarantee dove dovranno essere investiti in modo intelligente 1,5 miliardi di euro, è opportuno studiare tutte le criticità legate ad un mercato del lavoro che non corrisponde più alle reali esigenze del sistema. Disoccupazione giovanile al record storico e difficoltà da parte di imprese e datori di lavoro a trovare le figure richieste sono due concetti troppo contrastanti.

Questa è la situazione del Paese che l’indagine, condotta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, fotografa amaramente.

Inoltre è di oggi la notizia che i dati EXCELSIOR – UNIONCAMERE confermano l’indagine (allegata in PDF) della FondazioneStudi.

Purtroppo domanda ed offerta di lavoro sono ancora una volta lontani. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Excelsior di Unioncamere durante il “Job&Orienta2014”, in Italia ci sono ancora diverse figure professionali difficili da reperire. Mancano, infatti, ingegneri in Lombardia, stuccatori edili e musicisti in Veneto, accompagnatori turistici nel Lazio ed organizzatori di eventi in Piemonte. Così, mentre il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge livelli da record, le aziende non trovano le figure di cui hanno bisogno, così come sottolineato più volte dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’indagine sui lavori introvabili.

I DATI EXCELSIOR-UNIONCAMERE CONFERMANO L’INDAGINE DELLA FONDAZIONE STUDI

INDAGINE_ago2014_Italia_della_disoccupazione_e_lavori_non_ricoperti

Sole24Ore_21112014

Corso “Android Developer – sviluppare App di successo – Corso Base “

La professione dell’ App Developer è oggi una delle più richieste sul mercato.

Da una recente indagine svolta da LinkedIn, il social per i rapporti professionali, è emerso che fra 260 milioni di curricula inseriti e fra i mestieri che fino a cinque anni fa non esistevano, gli sviluppatori di applicazioni sono al primo e al secondo posto tra le figure professionali più ricercate nel mercato dell’Information Technology.

L’uso delle applicazioni su dispositivi mobili continua ad evolvere, con una crescita media del 115% anno su anno nel segmento Messaging & Social e del 149% per Utilities & Productivity.

Inoltre, secondo un recente rapporto di Research2guidance si evince che entro il 2015 il mercato dello sviluppo applicazioni dovrebbe raggiungere un giro di 100 miliardi di dollari .
FO.R.UM – Formazione Risorse Umane ha ideato il corso “Android Developer – sviluppare App di successo – Corso Base ” per consentirti di cogliere le imperdibili opportunità proprie dello scenario appena rappresentato.

L’obiettivo del corso “ Android Developer” è renderti totalmente autonomo nello sviluppo di un’app per Android: al termine del corso sarai in grado di raccogliere le esigenze del cliente con le specifiche tecniche desiderate, progettare lo sviluppo dell’app (mockup, prototipazione, grafica, tecnologie), pubblicare e implementare l’app per successive release.

Destinatari del corso “Android Developer” sono coloro i quali sono in cerca di occupazione, ma anche chi desideri acquisire competenze sullo sviluppo app, siano essi lavoratori, dipendenti di aziende o persone in cerca di occupazione.

Il corso avrà la durata di 80 ore; l’avvio è previsto per lunedì 3 Novembre e si articolerà in 3 sessioni settimanali.
Il corso si terrà presso la sede di FO.R.UM Formazione – Via S. Nahi 11/19 – Lecce
Riferimenti e info:
Tel: 0832/228593 fax: 0832/220953
cell. 3929281690
mail: corsi@forumformazione.it
web: www.forumformazione.it
A ciascun partecipante verrà fornito un tablet. Al termine del corso è previsto un esame finale con rilascio di attestato e certificazione delle competenze.
I partecipanti interessati potranno accedere ad un finanziamento della quota di partecipazione al corso tramite società Finanziaria convenzionata con FO.R.UM.

Piccole e micro imprese, dall’Inail 30 milioni per la realizzazione di progetti per la sicurezza

Dall’Inail 30 milioni per la sicurezza nelle piccole e micro imprese
Pubblicato sulla GU il bando per la richiesta dei finanziamenti. Interessate le aziende dei settori edile, agricolo e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti dove è particolarmente alto il rischio infortunistico. Previsti contributi minimi di mille euro per il sostegno di interventi anche di modesta entità

ROMA – Dall’Inail 30 milioni di euro a favore delle piccole e micro imprese per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchinari e attrezzature finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando per l’assegnazione delle risorse è stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul portale dell’Istituto. Lo stanziamento rientra tra le misure assunte in attuazione dell’articolo 11 del D.lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e successive modificazioni e integrazioni.

Interessate anche le aziende individuali. A essere interessate sono le piccole e micro imprese italiane – anche quelle individuali – iscritte alla Camera di commercio operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti i cui indici infortunistici presentano valori tra i più elevati sia in termini di frequenza che di gravità. Particolare attenzione è stata rivolta, infatti, ai rischi connessi all’uso dei trattori agricoli o forestali nel settore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili nel settore dell’edilizia e all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi nel settore di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Rotoli: “Un ulteriore contributo al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza”. Come precisa Ester Rotoli, direttore centrale Prevenzione dell’Inail: “La finalità di tali finanziamenti è quella di intervenire con azioni mirate a favore delle piccole e micro imprese appartenenti a settori specifici, particolarmente esposti al verificarsi di eventi lesivi. Una scelta selettiva per offrire un ulteriore contributo al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro che si va ad aggiungere a quello di carattere più generale messo a disposizione attraverso l’espletamento dei bandi a sportello”.

I costi coperti fino al 65% fino a un massimo di 50mila euro. Per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti, il contributo – in conto capitale – è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare l’importo di 50mila euro. Da sottolineare che – allo scopo di favorire la più ampia partecipazione al bando – è stato disposto che il contributo minimo ammissibile sia pari a mille euro, dal momento che – soprattutto nel settore agricolo – le tipologie di interventi possono comportare spesso anche spese di modesta entità.

“Un volano per stimolare l’innovazione”. “In un panorama di recessione economica come quello che il Paese sta attraversando in questi anni – aggiunge, inoltre, Rotoli – tale iniziativa di finanziamento rappresenta per le piccole e micro imprese operanti nei settori interessati un volano attraverso il quale stimolare tali imprese a innovare i propri processi lavorativi, adottando comportamenti virtuosi che incidano efficacemente e concretamente sui livelli di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

La presentazione delle domande in modalità telematica. La domanda per l’accesso ai finanziamenti deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, come specificato nei Bandi regionali/provinciali. A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014 le imprese registrate negli archivi Inail avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro la compilazione della domanda, con le modalità indicate nel Bando.

Sei mesi il termine massimo per la realizzazione dei progetti. Infine, per quanto concerne i tempi di realizzazione degli interventi finanziati, tenuto conto che i progetti previsti non sono di particolare complessità e al fine di velocizzare l’erogazione dei finanziamenti è previsto un termine di sei mesi (improrogabile) per la loro attuazione.

Informazioni: a disposizione il Contact center e un numero per chi chiama da cellulare. Per ogni eventuali informazione, si ricorda che è possibile contattare il Contact center dell’Inail (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa), mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Adempimenti fiscali agosto 2014

Gentile Cliente,
è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, delle principali
scadenze Fiscali di Agosto 2014.


ADEMPIMENTI

Venerdì 1° Agosto
TERMINI PROCESSUALI – Sospensione feriale
Lunedì 11 Agosto
BOLLO VIRTUALE – Versamento
Mercoledì 20 Agosto
IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura
IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali. Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute assistenza fiscale
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute assistenza fiscale
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute
SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI – Versamento rata canone RAI
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti
nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
• Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività
IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici
IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute
IVA – Liquidazione e versamento mensile
IVA – Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)
IVA – Comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
IVA – Versamento Trimestrale
IVA – Versamento Trimestrale (soggetti al regime di cui all’art. 74 commi 4 e 5 D.P.R. 633/1972)
IVA – Versamento Trimestrale (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura)
IVA – Versamento Trimestrale (ASD)
IVA – Versamento rata Iva annuale
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento
RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva
RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)
CONTO UNICO – Versamento Imposta Sostitutiva
TOBIN TAX – Versamento
UNICO PF – Versamento 1° rata con maggiorazione – Persone fisiche interessate dalla proroga
UNICO PF – Versamento 3° rata soggetti non interessati dalla proroga
UNICO PF – Versamento 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
UNICO PF – Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) – Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) – Versamento – 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) – Versamento – 3° rata senza maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ- Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’- Versamento 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’- Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’- Versamento 1° rata con maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 3° rata super-Ires senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 3° senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
STUDI DI SETTORE – Adeguamento – Versamento 3° rata senza maggiorazione
STUDI DI SETTORE – Adeguamento – Versamento con maggiorazione
CONTRIBUENTI – Ravvedimento – Omessi versamenti di imposte e ritenute
ENTI PUBBLICI – Ravvedimento – Omessi versamenti di imposte e ritenute
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute ( Inf. a 1.032,91 euro) con maggiorazione
SOCIETA D’INVESTIMENTO IMMOBILIARE – Versamento imposta sostitutiva – (con
maggiorazione)
OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attività con maggiorazione
RIALLINEAMENTO VALORI – Versamento imposta sostitutiva – (con maggiorazione)
CONSOLIDATO FISCALE – Versamento con maggiorazione
SOGGETTI CHE APPLICANO GLI IAS/IFRS – Versamento – Riallineamento divergenze con maggiorazione
OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attività con maggiorazione
SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ASSICURATIVA – Versamento imposte con maggiorazione
CAMERA DI COMMERCIO – Versamento diritto annuale – (con maggiorazione)
PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Martedì 26 agosto
IVA – Scambi Intracomunitari – Elenchi INTRASTAT- Mensili
Giovedì 28 Agosto
PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Domenica 31 Agosto
IVA – Adempimenti di fine mese

Dolore in busta paga a luglio e nessuna informazione

Le nuove regole per la liquidazione del 730 rischiano di modificare il netto della busta paga di luglio. Anche se pochi lo sanno, perché è poco evidente e perché non sono state fornite le relative indicazioni operative, l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n.57/E/14, ha stravolto le modalità del conguaglio da assistenza fiscale. A una prima lettura la modifica poteva sembrare solo di natura formale e cioè l’utilizzo in busta di una sola voce paga (trattenuta o rimborso da 730) anziché di tutte quelle che analiticamente rappresentano i tributi presenti nel 730/4. Inoltre il fatto che questa informazione arrivasse il 30 maggio, avvalorava la tesi di una modifica solo formale, posto che i tempi erano troppo stretti per cambiare le procedure paghe. Ma nonostante queste considerazioni la modifica, sebbene di fonte amministrativa, esiste e rischia di avere una serie di effetti sostanziali per coloro che hanno sia debiti che crediti derivanti dal 730/2014.
A preoccupare quindi è l’introduzione del principio della cosiddetta compensazione interna per singolo dipendente. Al contrario della prassi da sempre seguita, e cioè rimborsare integralmente il credito e separatamente trattenere i debiti (eventualmente rateizzati), da quest’anno i crediti sono rimborsati al singolo dipendente al netto degli eventuali suoi debiti esposti nel medesimo 730/4.
La frase incriminata è inserita in calce al provvedimento, dove si legge “il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante ed al coniuge… Detto dato è indicato nel 730/4 nel rigo denominato conguaglio da effettuare nel mese di luglio (…)”.
Pertanto gli effetti sono ancora più evidenti laddove il lavoratore abbia optato per la rateizzazione, in quanto la rata è calcolata dividendo l’importo del conguaglio da trattenere nel mese di luglio (ultimo rigo del prospetto di liquidazione) per il numero prescelto dal lavoratore (da due a cinque). La mancata restituzione in busta dell’intero importo del credito, e la trattenuta della nuova rata producono un netto inferiore rispetto a quello che sarebbe risultato se il credito fosse stato integramente restituito e il debito “puro” fosse stato rateizzato.
Dai risultati emersi confrontando il vecchio sistema gestionale con il nuovo, sembra che l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione sia di tipo finanziario, e cioè recuperare tutti i debiti (in capo al singolo dipendente) rimborsando solo i crediti al netto dei debiti, nonché anticipare i tempi di incasso (il debito rateizzato da incassare entro il 16 dicembre sarà di importo inferiore perché al netto dei crediti).
A ogni contribuente le opportune considerazioni, non sulla legittimità di risanare il paese, ma sul clima omertoso relativamente ad un provvedimento che può mettere in difficoltà serie moltissimi contribuenti che attendevano con ansia un rimborso, in alcuni casi di vitale importanza.

La Cassazione chiarisce: Licenziamento per assenze ingiustificate

” Con la Sentenza 7108/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento è illegittimo se il datore di lavoro non riesce a dimostrare, nella loro materialità, le assenze ingiustificate: l’onere della prova sulla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo è a carico del datore di lavoro, mentre al lavoratore spetta la possibilità di giustificare il proprio comportamento o le connessioni a cause non dipendenti dalla propria volontà.”

Cerco di essere schematico, ma soprattutto chiaro anche io.
a) Il licenziamento disciplinare è una misura ESPULSIVA rispetto ad un fatto o ad una serie di fatti per i quali l’azienda deve effettuare, caso per caso, contestazione disciplinare, deve attendere eventuali giustificazioni da parte del lavoratore, e infine, sempre avendo l’onere della prova, può emettere una sanzione che va dal biasimo scritto, passa per la “multa” e arriva al massimo con il licenziamento.
b) La recidività di uno stesso atto può essere determinante, non basta un’assenza ingiustificata a poter determinare l’espulsione, la pena deve essere COMMISURATA. Vi è una notevole differenza tra il turpiloquio e il furto o le molestie.
c) L’atto espulsivo deve essere giustificato, oltre che dalla gravità del fatto, anche dalla reale possibilità che venga reiterato, ad esempio in caso di furto o di “scazzottata”.
d) Vi è poi una differenza sostanziale tra il licenziamento disciplinare per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche se entrambi rientrano tra i licenziamenti disciplinari, poiché nel primo vi deve essere alla base un comportamento talmente grave da giustificare l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e l’impossibilità di proseguirlo anche solo limitatamente al periodo di preavviso, in quanto risulta venuto meno il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il dipendente.

Le ultime novità per le aziende

Bonus 190 euro: ulteriori indicazioni

Messaggio INPS n. 5658
del 27 giugno 2014 L’INPS dopo aver fornito le prime indicazioni per la fruizione del beneficio di 190 euro introdotto in conseguenza della mancata proroga, per l’anno 2013, delle disposizioni sull’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici, rende noto che la graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole. I datori di lavoro
• che utilizzano il sistema UNIEMENS, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014;
• agricoli potranno fruire del beneficio con la denuncia DMAG relativa al secondo trimestre 2014.

Sgravio contributivo dei premi 2013

Messaggio INPS n. 5613
del 26 giugno 2014
Circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014 L’INPS è intervenuto per illustrare le modalità da seguire per i datori per la richiesta dello sgravio contributivo per gli importi corrisposti nell’anno 2013 a titolo di premio incerto nell’ammontare nonché nella sua erogazione. In particolare, le aziende (anche tramite gli intermediari autorizzati) dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; la procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Successivamente, l’Istituto ha reso disponibile per una prima fase di sperimentazione il tracciato delle domande di sgravio contributivo, con invio da effettuarsi fino alle ore 23.00 del 4 luglio 2014: ogni domanda trasmessa in questa fase non avrà alcun effetto ai fini dell’effettiva richiesta del beneficio contributivo. Con successivo messaggio sarà comunicato il lasso temporale entro il quale inviare le domande ufficiali di sgravio.

Decreto “competitività”: incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli

Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) Con il c.d. Decreto “Competitività” (in vigore dal 25 giugno 2014), il Governo ha previsto un incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi. L’assunzione va effettuata tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015. Tale agevolazione ad oggi non è ancora applicabile in quanto necessita di indicazioni operative da parte dell’INPS. È prevista anche l’estensione della deduzione IRAP al lavoro a tempo determinato, purché il contratto non sia inferiore a tre anni e preveda almeno 150 giornate all’anno.
Bonus in busta paga:

convertito in legge il decreto DL n. 66 del 24 aprile 2014
Legge n. 89 del 23 giugno 2014
(G.U. n. 143 del 23 giugno 2014) Il Decreto Legge istitutivo del bonus 80 euro è stato convertito in legge.
Rispetto al testo originario della norma, la nuova formulazione della norma, da un lato, prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d’imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall’altro, non fa più alcun richiamo all’utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell’ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga; pertanto, il recupero del bonus può avvenire utilizzando qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d’imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno.