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Abbandoniamo qu…

Corso di abilitazione: Vendita e somministrazione bevande e alimenti

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Associazione Demetra

Ente di Formazione Professionale accreditato

indice e apre le iscrizioni per il percorso formativo di 120 ore: “Abilitazione per l’acquisizione di competenze lavorative”. Lo stesso costituisce un percorso finalizzato all’ottenimento del requisito professionale per divenire esercente di pubblico esercizio o commercio alimentare, così come previsto dalla legge 287/91 e dalla L. 114/98 (e successive disposizione) che ne disciplina la regolamentazione e l’accesso.
Il corso abilita all’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio.
L’abilitazione è prevista per la Somministrazione di Alimenti e/o Bevande
Per il settore Alimentare verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e Profitto

Receptionist d’albergo: parte a Lecce il corso di formazione gratuito

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Formapulia organizza il Corso di Alta Formazione Receptionist d’Albergo – Front Office Manager nel settore alberghiero” IX^ Edizione.Il Corso di Alta Formazione ”Receptionist d’Albergo – Front Office Manager nel settore alberghiero” ha l’obiettivo di formare i futuri responsabili del ricevimento, fornendo le competenze teoriche, tecniche e relazionali necessarie per l’inserimento professionale nello staff di catene alberghiere, villaggi turistici e navi da crociera.


Il corso ha una durata complessiva di 800 ore tra formazione d’aula e stage presso strutture alberghiere partner dell’iniziativa.

Sede del corso: Hotel President – Lecce e Centro di Formazione FormApulia Lecce
Partenza del corso: 5 giugno 2014
Selezioni: le selezioni si terranno il 3 giugno 2014, previo invio, entro il 30 maggio 2014, della scheda di selezione scaricabile dal sito www.formapulia.com al link Iscrizioni, unitamente alla restante documentazione richiesta.(Cv, 2 foto tessera, copia del titolo
di studio o autocertificazione,titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese). La selezione consisterà nella compilazione di un test psicoattitudinale ed una prova scritta e orale in lingua inglese e un colloquio individuale motivazionale.

Lavoro nero, conviene realmente?

Diciamocelo chiaramente, il lavoro nero è una prassi consolidata in molte realtà aziendali ed è esteso piuttosto omogeneamente sul territorio nazionale, ma le cause che banalmente vengono riassunte in “il costo del lavoro è troppo alto” sono forse da ricercare in un atteggiamento culturale misto ad ignoranza e/o disinformazione.

Non toccherò l’argomento delle grosse aziende, soprattutto del comparto tessile, non aprirò a polemiche sullo sfruttamento in se per se dei lavoratori o su quanto sia necessario debellare il fenomeno per poter pensare ad un minimo di riduzione del costo del lavoro, ma cercherò di illustrare semplicemente pro e contro dell’utilizzo di uno strumento semplicemente illegale.

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Spostamenti a sud

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Si svolgerà a Cisternino (BR) l’evento organizzato da Ordine e ANCL provinciali sui temi d’attualità in materia di lavoro. Alla presenza dei vertici istituzionali di categoria, durante i 3 giorni gli esperti si alterneranno per esaminare le diverse norme che interessano i Consulenti del lavoro. – Leggi il programma

Jobs Act: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del DL n. 34/2014

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 laLegge n. 78 del 16 maggio 2014 (in vigore da oggi 20 maggio 2014) di conversione del DL n. 34 del 20 marzo 2014 (c.d. “Jobs Act”) recante“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.

Il Provvedimento contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, tra le quali:

  • in materia di lavoro a termine:
    • possibilità di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi senza indicazione di alcunacausale;
    • possibilità di prorogare il contratto a termine (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di 5 volte;
    • fissazione di un tetto legale del 20% all’utilizzo dei contratti a termine, al superamento del quale dovrà essere pagata una sanzione;
  • in materia di apprendistato:
    • il contratto di apprendistato deve contenere in forma “sintetica” il Piano Formativo Individuale;
    • possibilità, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, di procedere all’assunzione di nuovi apprendisti solo se nei 36 mesi precedenti, si sia verificata la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;
    • nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35%del relativo monte ore complessivo;
    • l’obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro;
    • ai fini del programma sperimentale di cui alla Legge n. 128/2013 (conversione in legge del c.d. Decreto “Istruzione”) i contratti di apprendistato possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età previsti per l’apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • in materia di DURC è previsto che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.

Il ruolo delle comunicazioni obbligatorie

FONTE: http://relatori.ratio.it/?idRel=23


Con la comunicazione obbligatoria di assunzione sono assolti gli obblighi del lavoratore per le comunicazioni di reimpiego previste dalle norme vigenti.

Con la circolare n. 57/2014 l’Inps ha precisato la validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore.
In particolare, con l’art. 9, c. 5 del D.L. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 99/2013, dando l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, c. 6 del D.Lgs. 21.04.2000, n. 181, ha previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.

L’Inps precisa che la formulazione della norma, prevedendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide per l’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’Inps, è applicabile anche alle comunicazioni previste dall’art. 9, c. 1, lett. d) L. n. 223/1991 e dall’art. 3, del D.M. 17.02.1993 n. 142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Ne deriva che, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni.
Per i casi di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la riforma introdotta con la L. 92/2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012). Per la ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, l’art. 2, c. 17 e 40, della citata L. 92 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.

Quindi, si verifica la decadenza dalla prestazione quando nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In questo modo, si consente all’Inps di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati.

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