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Autore: Andrea Assettati

Dolore in busta paga a luglio e nessuna informazione

Le nuove regole per la liquidazione del 730 rischiano di modificare il netto della busta paga di luglio. Anche se pochi lo sanno, perché è poco evidente e perché non sono state fornite le relative indicazioni operative, l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n.57/E/14, ha stravolto le modalità del conguaglio da assistenza fiscale. A una prima lettura la modifica poteva sembrare solo di natura formale e cioè l’utilizzo in busta di una sola voce paga (trattenuta o rimborso da 730) anziché di tutte quelle che analiticamente rappresentano i tributi presenti nel 730/4. Inoltre il fatto che questa informazione arrivasse il 30 maggio, avvalorava la tesi di una modifica solo formale, posto che i tempi erano troppo stretti per cambiare le procedure paghe. Ma nonostante queste considerazioni la modifica, sebbene di fonte amministrativa, esiste e rischia di avere una serie di effetti sostanziali per coloro che hanno sia debiti che crediti derivanti dal 730/2014.
A preoccupare quindi è l’introduzione del principio della cosiddetta compensazione interna per singolo dipendente. Al contrario della prassi da sempre seguita, e cioè rimborsare integralmente il credito e separatamente trattenere i debiti (eventualmente rateizzati), da quest’anno i crediti sono rimborsati al singolo dipendente al netto degli eventuali suoi debiti esposti nel medesimo 730/4.
La frase incriminata è inserita in calce al provvedimento, dove si legge “il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante ed al coniuge… Detto dato è indicato nel 730/4 nel rigo denominato conguaglio da effettuare nel mese di luglio (…)”.
Pertanto gli effetti sono ancora più evidenti laddove il lavoratore abbia optato per la rateizzazione, in quanto la rata è calcolata dividendo l’importo del conguaglio da trattenere nel mese di luglio (ultimo rigo del prospetto di liquidazione) per il numero prescelto dal lavoratore (da due a cinque). La mancata restituzione in busta dell’intero importo del credito, e la trattenuta della nuova rata producono un netto inferiore rispetto a quello che sarebbe risultato se il credito fosse stato integramente restituito e il debito “puro” fosse stato rateizzato.
Dai risultati emersi confrontando il vecchio sistema gestionale con il nuovo, sembra che l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione sia di tipo finanziario, e cioè recuperare tutti i debiti (in capo al singolo dipendente) rimborsando solo i crediti al netto dei debiti, nonché anticipare i tempi di incasso (il debito rateizzato da incassare entro il 16 dicembre sarà di importo inferiore perché al netto dei crediti).
A ogni contribuente le opportune considerazioni, non sulla legittimità di risanare il paese, ma sul clima omertoso relativamente ad un provvedimento che può mettere in difficoltà serie moltissimi contribuenti che attendevano con ansia un rimborso, in alcuni casi di vitale importanza.

La Cassazione chiarisce: Licenziamento per assenze ingiustificate

” Con la Sentenza 7108/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento è illegittimo se il datore di lavoro non riesce a dimostrare, nella loro materialità, le assenze ingiustificate: l’onere della prova sulla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo è a carico del datore di lavoro, mentre al lavoratore spetta la possibilità di giustificare il proprio comportamento o le connessioni a cause non dipendenti dalla propria volontà.”

Cerco di essere schematico, ma soprattutto chiaro anche io.
a) Il licenziamento disciplinare è una misura ESPULSIVA rispetto ad un fatto o ad una serie di fatti per i quali l’azienda deve effettuare, caso per caso, contestazione disciplinare, deve attendere eventuali giustificazioni da parte del lavoratore, e infine, sempre avendo l’onere della prova, può emettere una sanzione che va dal biasimo scritto, passa per la “multa” e arriva al massimo con il licenziamento.
b) La recidività di uno stesso atto può essere determinante, non basta un’assenza ingiustificata a poter determinare l’espulsione, la pena deve essere COMMISURATA. Vi è una notevole differenza tra il turpiloquio e il furto o le molestie.
c) L’atto espulsivo deve essere giustificato, oltre che dalla gravità del fatto, anche dalla reale possibilità che venga reiterato, ad esempio in caso di furto o di “scazzottata”.
d) Vi è poi una differenza sostanziale tra il licenziamento disciplinare per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche se entrambi rientrano tra i licenziamenti disciplinari, poiché nel primo vi deve essere alla base un comportamento talmente grave da giustificare l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e l’impossibilità di proseguirlo anche solo limitatamente al periodo di preavviso, in quanto risulta venuto meno il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il dipendente.

Le ultime novità per le aziende

Bonus 190 euro: ulteriori indicazioni

Messaggio INPS n. 5658
del 27 giugno 2014 L’INPS dopo aver fornito le prime indicazioni per la fruizione del beneficio di 190 euro introdotto in conseguenza della mancata proroga, per l’anno 2013, delle disposizioni sull’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici, rende noto che la graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole. I datori di lavoro
• che utilizzano il sistema UNIEMENS, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014;
• agricoli potranno fruire del beneficio con la denuncia DMAG relativa al secondo trimestre 2014.

Sgravio contributivo dei premi 2013

Messaggio INPS n. 5613
del 26 giugno 2014
Circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014 L’INPS è intervenuto per illustrare le modalità da seguire per i datori per la richiesta dello sgravio contributivo per gli importi corrisposti nell’anno 2013 a titolo di premio incerto nell’ammontare nonché nella sua erogazione. In particolare, le aziende (anche tramite gli intermediari autorizzati) dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; la procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Successivamente, l’Istituto ha reso disponibile per una prima fase di sperimentazione il tracciato delle domande di sgravio contributivo, con invio da effettuarsi fino alle ore 23.00 del 4 luglio 2014: ogni domanda trasmessa in questa fase non avrà alcun effetto ai fini dell’effettiva richiesta del beneficio contributivo. Con successivo messaggio sarà comunicato il lasso temporale entro il quale inviare le domande ufficiali di sgravio.

Decreto “competitività”: incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli

Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) Con il c.d. Decreto “Competitività” (in vigore dal 25 giugno 2014), il Governo ha previsto un incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi. L’assunzione va effettuata tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015. Tale agevolazione ad oggi non è ancora applicabile in quanto necessita di indicazioni operative da parte dell’INPS. È prevista anche l’estensione della deduzione IRAP al lavoro a tempo determinato, purché il contratto non sia inferiore a tre anni e preveda almeno 150 giornate all’anno.
Bonus in busta paga:

convertito in legge il decreto DL n. 66 del 24 aprile 2014
Legge n. 89 del 23 giugno 2014
(G.U. n. 143 del 23 giugno 2014) Il Decreto Legge istitutivo del bonus 80 euro è stato convertito in legge.
Rispetto al testo originario della norma, la nuova formulazione della norma, da un lato, prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d’imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall’altro, non fa più alcun richiamo all’utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell’ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga; pertanto, il recupero del bonus può avvenire utilizzando qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d’imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno.

L’innovazione dalla storia ovvero il prezzo del nazionalismo e di due conflitti mondiali

Correva l’anno 1789 nel Regno delle Due Sicilie
parliamo ad esempio della “Costituzione di San Leucio” i cui pilastri erano tre: l’educazione veniva considerata l’origine della pubblica tranquillità; la buona fede era la prima delle virtù sociali; e il merito la sola distinzione tra gli individui. Tre principi sui quali varrebbe la pena di riflettere tutt’oggi, a più di due secoli e una decina di generazioni di distanza.

La scuola era obbligatoria a partire dai sei anni di età, i ragazzi erano poi messi ad apprendere un mestiere secondo le loro attitudini e i loro desideri. Obbligatoria anche la vaccinazione contro il vaiolo. I giovani potevano sposarsi per libera scelta, senza dover chiedere il permesso ai genitori. Le mogli non erano tenute a portare la dote, a tutto provvedeva lo Stato, che s’impegnava a fornire la casa arredata e quello che poteva servire agli sposi.

I capifamiglia eleggevano gli anziani, i magistrati (che restavano in carica un anno), e i giudici civili. Ogni manifatturiere, ovvero ogni dipendente delle manifatture della seta, era tenuto a versare una parte dei guadagni alla Cassa della Carità, istituita per gli invalidi, i vecchi e i malati.

Il Codice Leuciano, ben presto tradotto in greco, francese e tedesco, anticipò di quasi un secolo le prime leggi sul lavoro varate in Inghilterra (previdenza, assistenza sanitaria, case ai lavoratori, asili nido, istruzione elementare obbligatoria e gratuita per i fanciulli). Esso perseguiva, infatti, obiettivi di convivenza tipicamente moderni e mirava a realizzare una sorta di socialismo evangelico: sanciva cioè, per i componenti della colonia, la perfetta uguaglianza, con l’unica possibilità di differenziazione basata sul merito.

Passando dall’argomento lavoro (a me particolarmente caro) altri spunti normativi provengono dalle leggi sull’immigrazione e sul trattamento degli immigrati, ad esempio nell’autunno del 1839, venne promulgata la «Legge per prevenire e reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di Tratta de’ negri».

Questa normativa, costituita da 15 articoli, prevedeva pene diverse a seconda che il bastimento, utilizzato per la tratta, fosse bloccato prima della partenza o venisse catturato dopo, in mare, senza che però il traffico fosse stato portato a termine. Potevano beneficiare di sconti di pena sostanziale i membri dell’equipaggio che avessero avvisato per tempo la pubblica sicurezza; tali benefici, però, non potevano mai essere applicati in favore dell’armatore, del capitano, degli ufficiali, del proprietario della nave, dell’assicuratore e del prestatore di capitali.

Incorreva nelle sanzioni anche chi fabbricava, vendeva o acquistava i ferri da utilizzarsi nella tratta. La pena era più grave, poi, se qualche schiavo negro fosse stato fatto oggetto di maltrattamenti o di omicidio.

La Gran Corte criminale, competente per il giudizio in merito, aveva anche il compito di provvedere alla liberazione degli schiavi di colore, ai quali veniva consegnata gratuitamente «copia legale della decisione di libertà».

Una legge promulgata il 17 dicembre 1817 alla quale seguì il decreto n. 10406 del 19 ottobre 1846 regolamentava la concessione della cittadinanza agli stranieri. Essa, composta da soli tre articoli, fu la prima normativa della storia sull’immigrazione. Il suo principio informatore era quello secondo cui, per poter acquisire la cittadinanza nel Regno, uno straniero doveva risultare concretamente utile alla collettività ed, in nessun caso, poteva costituire un problema sociale od un peso economico per lo Stato.

In particolare, all’articolo 1, così recitava: «Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro regno delle Due Sicilie: 1. gli stranieri che hanno renduto, o renderanno importanti servizi allo Stato; 2. quelli che porteranno dentro lo Stato de’ talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili; 3. quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili su’ quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento all’anno; al requisito indicato ne’ suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo; 4. quelli che abbiano avuto la residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale».

Nel campo del trattamento dei rifiuti e della pulizia ed igiene, un decreto emanato il 3 maggio 1832, analizzava e regolamentava la situazione dell’igiene pubblica e della raccolta dei rifiuti dell’intero Regno delle Due Sicilie. Un’ordinanza della prefettura di polizia disciplinava, poi, nei dettagli, lo spazzamento e l’innaffiamento delle strade, compresa una sorta di raccolta differenziata ante litteram per il vetro.

In particolare, a Napoli, il prefetto dell’epoca, Gennaro Piscopo, ordinò ai napoletani: «Tutt’i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l’obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro, o dal posto rispettivo. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammonticchiarsi le immondizie al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt’i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte».

Nel dettagliato documento del prefetto di Napoli, composto da 12 articoli, venivano indicate le modalità della raccolta e chi ne era responsabile; si vietava di gettare dai balconi materiali di qualsiasi natura, comprese le acque utilizzate per i bagni, e di lavare o di stendere i panni lungo le strade abitate; venivano, infine, stabilite le pene per le contravvenzioni, non esclusa la detenzione.

Ma occorre ricordare che già nel 1445 a Lecce Maria D’enghien già giovanissima contessa dal 1384 e poi Regina del Regno di Napoli dal 1407 aveva promulgato nella vastissima Contea di Lecce gli Statuta et capitula florentissimae civitatis Litii.
Per quanto attiene la pulizia interna della città gli Statuti contemplano norme
rigorose che, tra l’altro, proibivano l’uso di armi letali e l’esercitarsi al bersaglio nei luoghi pubblici. Era vietata la vendita di sostanze velenose a uomini e donne di cattiva reputazione e in ogni caso il venditore era obbligato ad annotare il giorno in cui la sostanza era stata venduta e chi l’aveva acquistata.

Tornando al 1817 in tema di giustizia Sin dal 1774, era stato introdotto nell’impianto processuale l’istituto della Motivazione delle Sentenze, in linea con le teorie illuministe del giurista napoletano Gaetano Filangieri (1753-1788); mentre l’articolo 194 della legge del 29 maggio 1817 recitava «L’Ordine Giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun’altra autorità potrà frapporre ostacolo o ritardo all’esercizio delle funzioni giudiziarie o alla esecuzione dei giudicati». Ai sensi dell’articolo 196 della stessa legge del 1817 innanzi menzionata, nessuno poteva essere privato di una proprietà o di alcuno dei diritti accordatigli dalle leggi dello Stato, se non per effetto di una sentenza o di una decisione passata in giudicato.

Ricordo, infine, gli usi civici e l’istituto dell’enfiteusi, in virtù dei quali la terra veniva concessa in uso a chi la lavorava, per il sostentamento della propria famiglia, dietro pagamento della cosiddetta decima; in sostanza, i contadini erano detentori ed usufruttuari dei terreni demaniali, che restavano però sempre di proprietà pubblica. A quest’ultimo riguardo, non si può prescindere dal ricordare la Prammatica del 20 settembre 1836, di Ferdinando II, sul demanio e sugli usi civici, dal cui testo emerge chiaramente una caratteristica peculiare del Diritto: la salvaguardia dei diritti dei più deboli dalle prepotenze e dai soprusi dei più forti.

Tornando ad oggi, parlando di temi come il conflitto d’interessi, immigrazione, spazzatura, le svariate e variopinte riforme del mercato del lavoro, dovremmo tenere più in considerazione la storia e l’evoluzione che avremmo dovuto darne a quasi 200 anni di distanza, nonostante il solco indelebile che hanno lasciato una sanguinosa unificazione dell’Italia e ben due conflitti mondiali, cancellando definitivamente gli istinti nazionalisti, tipici dei periodi di grande crisi.

Il POS è davvero obbligatorio?

DIRITTO ANNUALE

Dal prossimo 30.06.2014 tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, an- che professionale, sarebbero tenuti, ai sensi dell’art. 15, cc. 4 e 5 D.L. n. 179/2012, ad attivare un POS per ricevere pagamenti effettuati con carte di debito per acquisti da parte di privati di importo superiore a € 30,00. In realtà, è stato precisato, nel corso dell’interrogazione parlamentare 5-02936, recependo quanto già affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 10-C-2014, che tale adempimento non sarebbe obbligatorio, trattandosi semmai di un onere la cui inosservanza non è sanzionata.

 

Soggetti che effettuano l’attività di:

– vendita di prodotti;
– prestazioni di servizi. 

Obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito.

Importo minimo dal 30.06.2014

L’obbligo si applica per i pagamenti superiori a € 30,00. 

La mancata attivazione del POS non costituisce violazione di alcun obbligo giuridico, bensì di un onere. Qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall’obbligazione. Salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (poiché previsti da altre fonti, quale ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di € 1.000,00), la volontà delle parti del contratto d’opera professionale (cliente e professionista) resta ancora il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento. 

CARTELLE ESATTORIALI OLTRE EURO 1.500: DUBBIO ANCORA IN SOSPESO

BONUS IN BUSTA PAGA: CONVERTITO IN LEGGE IL DL N. 66/2014

Il DL n. 66/2014, istitutivo del bonus 80 euro, è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014.
Rispetto al testo originario della norma, si segnala principalmente la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 1 che, da un lato, prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d’imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall’altro, non fa più alcun richiamo all’utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell’ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga con la conseguenza che il recupero del bonus può avvenire utilizzando qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d’imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno. 

La conversione in legge del DL n. 66/2014 non affronta il problema della compensazione del bonus nel Mod. F24 mediante il codice tributo 1655 da parte dei datori di lavoro destinatari di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro, problema che, pertanto, rimane in attesa di soluzione che, si auspica, a questo punto, avvenga ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il dubbio concerne la possibilità per i sostituti d’imposta che

  •   riconoscono, per espressa previsione legislativa, in automatico il bonus 80 euro al

    lavoratore che soddisfa i requisiti previsti e contestualmente

  •   hanno debiti iscritti al ruolo di ammontare superiore a euro 1.500,00 e per i quali è

    scaduto il termine di pagamento
    di poter recuperare il predetto bonus mediante compensazione orizzontale nel Mod. F24.
    Il dubbio nasce dal fatto che, in via generale, al sostituto d’imposta destinatario di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i “crediti relativi alle imposte erariali” disponibili se prima non estingue il debito scaduto (art. 31, comma 1 del DL n. 78/2010).
    Posta la finalità della norma e la natura del bonus che sembrerebbero far propendere per una soluzione positiva, si rimane comunque in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Arrivederci al Titolo II e Titolo II Turismo

Ormai è imminente la chiusura di questi strumenti, le domande dovranno giungere entro il 21 p.v. poiché verrà interrotta l’operatività sulla procedura

Ecco il comunicato stampa da parte della Regione Puglia:

A seguito di decisioni intraprese a livello comunitario, il prossimo 30 giugno giungerà a scadenza la vigenza del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008; a far data dal 1° luglio 2014 entrerà in vigore il nuovo Regolamento di esenzione, approvato il 21 maggio us (Regolamento (UE) C (2014) 3292/3 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE).
Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica de Mise – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria – ha fornito alcuni chiarimenti ai fini degli atti amministrativi da adottare per segnare il discrimine tra vecchia e nuova disciplina in materia di aiuti a finalità regionale.

Per le finalità suesposte, ed in particolare per consentire di applicare ai progetti di investimento ammessi a finanziamento sino al 30/06/2014, le regole vigenti al 31/12/2013 è necessario individuare i soggetti ammessi all’agevolazione a seguito delle procedure di evidenza pubblica in corso, con individuazione nominale dei beneficiari e determinazione delle somme da concedere a titolo di aiuto.

Tanto premesso, si segnala che, dal 21 giugno 2014 verrà interrotta l’operatività sulla procedura Titolo II e Titolo II Turismo
Alla data del 21 giugno 2014, nelle Procedure Telematiche del Titolo II e Titolo II Turismo, saranno evidenziati i seguenti status:

a) domande inviate telematicamente (con delibera del Soggetto Finanziatore);
b) domande per le quali il Soggetto Finanziatore ha prodotto ed inviato tramite PEC l’allegato D (dichiarazione di ammissibilità), ma non ha inviato la pratica telematicamente;
c) domande presentate direttamente al Confidi che ha generato l’allegato C (domanda dell’impresa).

Le domande di cui alla lettera a) saranno oggetto di istruttoria da parte dell’Organismo Intermedio e in caso di esito positivo, saranno ammesse alle agevolazioni con atto di Giunta regionale. Le spese relative ai piani di investimenti ammessi alle agevolazioni dovranno essere sostenute e pagate dai beneficiari entro la data del 31/12/2015.
Per le domande suindicate restano valide le regole vigenti al 31/12/2013.

Nelle more dell’approvazione del Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione di recepimento del Regolamento (UE) C (2014) 3292/3:

Le domande di cui alla lettera b) saranno istruite e valutate secondo la disciplina del Regolamento 1407/2013 (de minimis).
Le domande di cui alla lettera c) saranno istruite e valutate secondo la disciplina del Regolamento 1407/2013 (de minimis), solo su apposita richiesta del Confidi, da inviarsi entro il 20 giugno 2014, tramite PEC:

* data di presentazione della domanda;
* nome impresa;
* codice pratica 

Infine, si comunica che al 30 giugno 2014 saranno eliminate definitivamente dalla procedura telematica tutte le pratiche per cui non è stato prodotto l’Allegato D e per le quali il Confidi non abbia inviato richiesta via PEC.

16 giugno 2014: Tristezza da Fiscal-Day (54 miliardi) e proroghe UNICO

 

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Oggi il Fiscal Day ci preoccupa, uno stato di rassegnazione misto ad agitazione è palpabile, ecco per cosa scadono i termini:

IMU, sanatoria IMU, TARI/TASI solo per pochi Comuni, Lettere d’intento IVA, IVIE e IVAFE, contributo di solidarietà, UNICO 2014 PF, DIRITTO ANNUALE CCIAA, contributi Gestione Separata – Artigiani – Commercianti, Ex ENPALS.

prima di approfondire l’elenco grazie all’articolo di Fiscal Focus vediamo invece la proroga che interessa l’UNICO per gli STUDI DI SETTORE

Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e’ stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Pertanto le scadenze di oggi nel dettaglio sono:

IMU – Il 16 giugno 2014 è la scadenza di versamento della 1ª rata dell’IMU complessivamente dovuta per il 2014, mediante il modello F24. Va fatta attenzione al fatto che le aliquote applicabili sono quelle del 2013, a prescindere dalle delibere comunali del 2014.

Sanatoria IMU – Fino al 16.06.2014 è possibile sanare l’insufficiente versamento della 2° rata IMU 2013 senza l’applicazione di sanzioni né interessi (art. 1, c. 728, L. 147/2013).

TARI/TASI – Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1° rata della Tasi nei Comuni che entro il 23.05 hanno deliberato le relative aliquote e qualora le delibere siano state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31.05.2014 (Comunicato Ministro Economia e Finanze 19.05.2014).
Entro il 16.06 è possibile effettuare il versamento di Tasi e Tari in unica soluzione (L. 147/2013, D.L. 16/2014).
Se il comune non ha deliberato, la scadenza slitta:
– al 16 ottobre 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze
– al 16 dicembre per l’abitazione principale e immobili assimilati.
N.B. Se il comune prevede delle proroghe di versamento rispetto a tale data, tale decisione rientra nella sua autonomia regolamentare.

Lettere d’intento – Il 16 giugno 2014 è il termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Rivalutazione beni d’impresa 
– Il 16 giugno è il termine di versamento, in unica soluzione, delle imposte sostitutive dovute ai ni della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2012 e per l’affrancamento della relativa riserva di rivalutazione (L. 147/2013, D.L. 66/2014).

IVIE E IVAFE

Attività patrimoniali all’estero – IVIE
Versamento entro il 16.06 – Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art.19, c. 13-17 D.L. 201/2011).
Attività finanziarie all’estero – IVAFE
Versamento entro il 16.06 – Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art.19, c. 18-22 D.L. 201/2011).

Contributo di solidarietà- Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l’anno d’imposta 2013, senza maggiorazione.

UNICO 2014 – Il 16 è anche il termine per effettuare il versamento del saldo 2013 e/o del 1° acconto 2014 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche e per i soggetti cui non sono applicabili gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione.

Diritto annuale CCIAA – Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

Imposta sugli intrattenimenti 
– Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle transazioni finanziarie –
 Versamento – Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Inps Contributi previdenziali ed assistenziali – Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata – Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

Contributi Gestione Separata 
– Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2013 e acconto 2014 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

Contributi artigiani e commercianti – Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2013 e del 1° acconto per il 2014, senza maggiorazione.

Inps gestione ex-Enpals – Versamento – Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Consolidato FISCALE –
Opzione – Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’opzione per il consolidato scale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

La documentazione per il 730/2014 –
 Con il DPCM 03 giugno 2014 pubblicato in G.U. n. 127 è stato differito per l’anno 2014 il termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati, scaduto il 3 giugno 2014.
I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti tenuti alla compilazione del modello 730/2014, possano presentare l’apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 16 giugno 2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale dovranno provvedere:
– entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
– entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.